Articoli recenti


Il nostro statuto

Home / Il nostro statuto

AGGIORNATO IL 22 / 08 / 2025

Articolo 1. Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, un’associazione senza scopo di lucro denominata
“Oasi Network”.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Sanremo (IM). Con delibera dell’organo
amministrativo l’associazione può istituire uffici e sedi operative in qualsiasi parte del mondo.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica
statutaria e può essere deliberato con semplice delibera dell’organo amministrativo.


Articolo 2. Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 3. Scopo e Attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere i suoi scopi, l’associazione svolge in particolare le seguenti attività:

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato.

Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive *
Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta delle risorse naturali, con esclusione dell’attività,
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Sviluppo del territorio attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie applicate all’eco
sostenibilità, alla cultura digitale e alle Smart Cities.

Promozione e gestione di collaborazioni e partenariati con enti pubblici, incluse
organizzazioni e istituzioni extra-UE, e imprese private, per la realizzazione di progetti e
iniziative in linea con le finalità statutarie dell’associazione.

Sviluppo, promozione e realizzazione di attività di ricerca scientifica e sviluppo sperimentale
nel campo dell’eco-sostenibilità, delle tecnologie digitali, delle Smart Cities e delle
intelligenze artificiali, finalizzate a produrre conoscenza e innovazione di pubblica utilità.

Divulgazione culturale, in particolare attraverso la promozione della conoscenza e della
consapevolezza nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo svolte.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale.
L’Associazione può, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale.

Articolo 4. Risorse Economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

quote associative annuali;

contributi di enti pubblici e privati;

donazioni e lasciti testamentari;

proventi di attività di raccolta fondi;

ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità istituzionali.


Articolo 5. Ammissione, Diritti e Doveri degli Associati
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. L’ammissione è subordinata alla
presentazione di una domanda scritta all’organo amministrativo. L’adesione non può essere
limitata nel tempo.
Ogni associato maggiorenne, regolarmente iscritto da almeno tre mesi e in regola con il
versamento della quota, ha diritto di voto in assemblea e può candidarsi per le cariche
sociali. L’associato ha il diritto di esaminare i libri sociali.
Gli associati hanno il dovere di rispettare lo statuto, i regolamenti interni e di versare la quota
associativa.

Articolo 6. Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:

l’assemblea degli associati;

l’organo amministrativo (consiglio direttivo);

l’Amministratore Delegato;

l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla
legge;

il collegio dei probiviri, se nominato.

Articolo 7. L’Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è convocata almeno una volta
l’anno per l’approvazione del bilancio. È convocata ogni qual volta l’organo amministrativo lo
ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno il 10% degli associati.

Articolo 8. Modalità di Convocazione
L’assemblea è convocata tramite comunicazione scritta inviata con almeno 8 giorni di
anticipo. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della
prima e della seconda convocazione.

Articolo 9. Funzionamento dell’assemblea degli associati
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della
metà più uno degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque
sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione,
è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Le
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro
soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni
associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Per le
questioni considerate particolarmente delicate dall’organo amministrativo, il voto dei soci
fondatori avrà un peso maggiore, definito in un apposito regolamento interno.

Articolo 10. Organo amministrativo (consiglio direttivo)
L’organo amministrativo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione,
nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea. La rappresentanza
dell’associazione spetta all’Amministratore Delegato. La maggioranza degli amministratori è
scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
L’organo amministrativo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri e dura in
carica 5 anni. I membri sono rieleggibili. Qualora, nel corso del mandato, uno o più membri si
dimettano per motivi personali, di salute o di famiglia, l’organo amministrativo potrà cooptare
nuovi membri per sostituirli. Le nomine dei membri cooptati dovranno essere ratificate dalla
prima assemblea utile.

Articolo 11. Poteri dell’Organo Amministrativo
L’organo amministrativo ha la responsabilità della gestione e dell’amministrazione
dell’Associazione. Delibera sull’ammissione e sull’esclusione degli associati. Predispone il
bilancio di esercizio e le relazioni relative.

Articolo 12. Compiti dell’Amministratore Delegato
L’Amministratore Delegato rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in
quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso
l’esterno. L’Amministratore Delegato è eletto dall’assemblea tra i propri componenti.
L’Amministratore Delegato dura in carica quanto l’organo amministrativo e cessa per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa
dall’assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti. L’Amministratore Delegato
convoca e presiede l’assemblea e l’organo amministrativo, e svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all’attività
compiuta.

Articolo 13. Rimborsi e Contributi ai Soci
I soci possono ricevere contributi economici per le attività svolte in favore dell’Associazione,
purché tali attività siano di natura professionale o specialistica e prestate in conto terzi, per
conto di Oasi Network. Tali contributi dovranno essere inquadrati come rimborsi spese,
indennità o compensi, commisurati al valore effettivo del servizio prestato. La decisione
sull’entità e la modalità di erogazione di tali contributi spetta all’organo amministrativo. Ogni
erogazione deve essere documentata e conforme alle normative fiscali e previdenziali vigenti.
Resta fermo l’obbligo di non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione,
fondi e riserve.

Articolo 14. Esercizio Sociale
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L’organo amministrativo predispone il
bilancio che deve essere approvato dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.

Articolo 15. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà
devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16. Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del
Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.